Nonostante l’Italia non sia ancora al passo con altri paesi europei per quel che riguarda la tutela degli uomini al momento della nascita di un figlio, qualcosa sta però cambiando. Un primo passo era già stato fatto nel 2012 con una legge che prevedeva due tipi di congedo differenti: il primo era un congedo obbligatorio di un giorno e il secondo uno facoltativo, di due giorni alternativi al congedo di maternità da utilizzare entro il quinto mese di vita del figlio. In realtà questa legge era prevista solo fino al 2015, ma è stata prorogata anche per il 2016 e infine ampliata al 2017 grazie alla nuova legge di stabilità.
Come funziona il congedo
Oltre alla proroga, nel 2016 i giorni di congedo obbligatorio sono passati da 1 a 2 e questo vale anche per il 2017, mentre è stato mantenuto a due giorni il congedo facoltativo. Il congedo di paternità spetta ai lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, in occasione della nascita del figlio, dell’affidamento o dell’adozione. È necessario, però, che il congedo venga utilizzato entro il quinto mese di vita del figlio altrimenti verrà perso. In ogni caso, al papà in congedo è assicurato il 100% della retribuzione, sia per i giorni obbligatori che per quelli facoltativi, la quale è a carico dell’INPS, ma viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Come richiederlo
Per usufruire del congedo di paternità è necessario inoltrare una richiesta che può avvenire in due modi. Se l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, allora la richiesta dovrà essere presentata a quest’ultimo dove si indicano le date in cui il papà intende richiedere il congedo, con almeno 15 giorni di anticipo. Se l’indennità viene erogata direttamente dall’INPS, allora la richiesta dovrà essere inoltrata all’istituto attraverso i servizi telematici. Si ricorda comunque che il congedo non va confuso con il congedo di paternità sostitutivo, il quale entra in azione in sostituzione al congedo di maternità nel caso in cui la madre non usufruisca della tutela in quanto deceduta, gravemente inferma o per abbandono del bambino o nel caso di affidamento esclusivo del figlio al padre.